Il costo del mutuo può essere lievemene ridotto grazie ad alcune agevolazioni fiscali concesse al mutuatario nel caso in cui il mutuo..
Secondo la normativa attualmente vigente, in particolare, per prima casa si intende l’abitazione principale dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta esclusivamente al titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile costutuisce abitazione principale di un suo familiare.
In caso di mutuo sottoscritto per l’acquisto della prima casa è possibile detrarre dall’imposta sul reddito il 19% dell’importo relativo agli interessi passivi, agli oneri accessori e alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Gli oneri accessori, in particolare, comprendono tra le altre cose anche l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca, le spese di istruttoria, di perizia tecnica, ecc.
In ogni caso, comunque, l’importo massimo su cui è possibile calcolare la detrazione del 19% è pari 3.615,20 euro.
Dal 2001, inoltre, è previsto che in caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, sempre fermo restando il tetto massimo di 3.615,20 euro.
Quanto detto fino a questo momento vale esclusivamente per i mutui stipulati dal 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992, invece, le detrazioni spettano anche nel caso in cui il mutuo sia stato sottoscritto per l’acquisto di un’abitazione non principale. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 3.615,20 euro per ciascun intestatario del mutuo se si tratta di abitazione principale e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
Per i mutui stipulati prima del 1991, invece, le detrazioni spettano anche in caso di mutuo sottoscritto per l’acquisto di immobile non abitativo e l’importo massimo, in questo caso, è di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.