Il forex è tassabile secondo quanto stabilito dal fisco.
Perciò hanno rilevanza reddituale le plusvalenze effettuate grazie alla compravendita di valute a pronti attraverso i contratti chiamati rolling spot. Praticamente tutte le operazioni overnight, quelle che durano più sedute.
Con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare ai differenziali positivi e negativi prodotti da negoziazioni sul mercato Forex.
In particolare le operazioni di compravendita del Forex sono in sostanza dei veri e propri contratti firmati online, sui quali il cliente ordina la chiusura delle operazioni giornaliere e di riapertura della posizione per il giorno successivo, i cosiddetti rolling spot.
Le plusvalenze realizzate con contratti rolling spot devono essere dichiarate nella sezione II del quadro RT di Unico e scontano l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.
Non sono deducibili le minusvalenze e i differenziali negativi.